Con l’allegata sentenza di cui all’oggetto, (cliccare sul titolo) la giurisprudenza ha precisato e chiarito ulteriori aspetti relativamente alla competenza dei Geometri sulle opere in cemento armato.
Il Consiglio di Stato ha precisato, in tale occasione, che «esula dalla competenza dei
geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali» e che «solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto. In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato».