Considerando che i DPCM emanati non contengono specifiche prescrizioni riguardo l’emergenza sanitaria in atto, si ritiene una misura adeguata aggiornare i piani di coordinamento e sicurezza inserendo le misure necessarie che i singoli lavoratori dovranno rispettare per il contenimento del contagio come l’uso di mascherine, guanti, occhiali e mantenere la distanza di sicurezza di due metri. Devono essere informati i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene al fine di prevenire le infezioni virali.
Spostamenti – cantieri edili
Le ultime disposizioni normative ed in particolare l’art. 1 comma 7 del DPCM 11/03/2020 in ordine alle attività professionali raccomanda tra l’altro: di incentivare le ferie; sospendere le attività non indispensabili alla produzione; assumere i protocolli di sicurezza anti-contagio; sanificare i locali. Si invitano gli iscritti a leggere bene il DPCM allegato ed adeguare le raccomandazioni alla vita professionale.
I professionisti e gli addetti ai cantieri/maestranze dovranno avere con sé una dichiarazione o una lettera del datore di lavoro che li autorizzi a recarsi in cantiere in forza di specifico contratto d’appalto (descrizione) e compilare l’autodichiarazione del Ministero dell’Interno previsto per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative.
Interruzione cantieri edili
I DPCM vigenti in materia di emergenza sanitaria da COVID19 non prevedono misure specifiche, né di alcun genere, relative alla chiusura dei cantieri o a speciali limitazioni delle attività.
In generale si è notato che i cantieri sono regolarmente aperti, pur nel rispetto delle precauzioni contenute nei richiamati decreti.
La committenza, sia pubblica che privata, potrebbe chiudere temporaneamente il cantiere, a sua discrezione, con proprio ordine di servizio motivato, sempre nell’ambito e con gli effetti di contrattuali, non in adempimento di obblighi di legge specifici.
La Segreteria