Il 30 maggio 2018 è entrato in vigore il decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49, emanato su proposta dell’Anac (contemplato nel nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016) che regola le funzioni del direttore dei lavori che gli sono state affidate dall’articolo 101, comma 3 del codice.
Numerosi sono i temi che interessano noi professionisti tra i quali: il relazionarsi con il coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione dei lavori e con il responsabile del procedimento (RUP), che svolge una funzione di coordinamento tra le due figure; inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente anche prima della sottoscrizione del contratto; aumentano inoltre le responsabilità del direttore dei lavori che ad esempio, in fase di esecuzione, deve verificare la corrispondenza dei materiali utilizzati a quelli indicati nel progetto e nel capitolato d’appalto. Per questo il direttore dei lavori ha l’obbligo di disporre delle prove ulteriori e di rifiutare i materiali risultati non idonei.
Tra i compiti del direttore dei lavori sono inoltre previste la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, la verifica sulle variazioni e varianti contrattuali, contestazioni e riserve, la sospensione dei lavori, la gestione dei sinistri.
Al termine dei lavori, il direttore può essere chiamato a svolgere accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il direttore dei lavori deve inoltre inviare al RUP il certificato di ultimazione dei lavori, redigere il verbale di constatazione sullo stato dei lavori, collaborare al collaudo, accertare la rispondenza di documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche ai requisiti richiesti dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Sono inoltre previste attività di controllo amministrativo contabile, che devono essere effettuate con strumenti elettronici di contabilità. Non cambiano invece i documenti contabili da produrre.
Gli strumenti elettronici devono garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la loro provenienza. Il mancato utilizzo degli strumenti informatici per la contabilità è ammesso solo per il tempo necessario all’adeguamento della Stazione appaltante. In quei casi le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.
La Segreteria